PGT - Piano di Governo del Territorio

Ultima modifica 26 settembre 2023

Il Piano di governo del territorio (abbreviato in PGT) è un nuovo strumento urbanistico introdotto in Lombardia dalla legge regionale lombarda n.12 dell’11 marzo 2005. Il PGT ha sostituito il Piano regolatore generale come strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale e ha lo scopo di definire l’assetto dell’intero territorio comunale. Salvo deroghe, la legge prevedeva che tutti i comuni lombardi si dotassero di un PGT entro marzo 2009. A quella data solo il 5% dei 1.546 Comuni lombardi ha adottato il PGT. Il Consiglio regionale, preso atto della situazione, ha prorogato il termine al 31 marzo 2010, successivamente al 31 marzo 2011, infine al 31 dicembre 2012.

Il PGT si compone di 3 atti distinti:
Documento di Piano: definisce il quadro generale della programmazione urbanistica anche in base a proposte pervenute da cittadini o da associazioni di cittadini. Questo significa che i cittadini sono chiamati a partecipare già nelle prime fasi del processo di elaborazione del PGT.
Il documento di piano deve anche prevedere un lavoro di analisi del territorio comunale da tutti i punti di vista, inclusi quello geologico, ambientale, urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale. Questo documento deve anche evidenziare eventuali beni storici o ambientali di particolare interesse.
Il documento di piano ha anche lo scopo di definire e pianificare lo sviluppo della popolazione residente nel comune.
Tipicamente il documento di piano è il primo atto nella stesura del PGT.

Piano dei Servizi: definisce le strutture pubbliche o di interesse pubblico di cui il comune necessita. Il piano dei servizi deve tenere conto della popolazione residente nel comune o che gravita in esso e di quella prevista in futuro dal documento di piano.
Il piano dei servizi tiene conto dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti e dei costi di realizzazione di quelle previste, si preoccupa della loro fattibilità e definisce la modalità di realizzazione dei servizi. Le indicazioni contenute nel piano dei servizi circa le aree identificate come di interesse pubblico sono prescrittive e vincolanti per 5 anni dall’entrata in vigore del PGT e decadono qualora il servizio non sia inserito entro questo termine nel programma triennale delle opere pubbliche.
La Legge regionale lombarda n.12 del 11 marzo 2005 prevede che, per comuni inferiori a 20.000 abitanti, sia possibile redigere un piano dei servizi intercomunale.

Piano delle regole: definisce la destinazione delle aree del territorio comunale e in questo assomiglia un po’ al Piano regolatore generale. In particolare individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di interesse paesaggistico, storico o ambientale e le aree che non saranno soggette a trasformazione urbanistica.
Il piano delle regole definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti che di quelli di nuova realizzazione. Questo significa che viene stabilito quanto costruire, come costruire e quali sono le destinazioni non ammissibili.

Le principali novità concettuali introdotte dal Piano del governo del territorio riguardano:
Progettazione partecipata – Il primo atto che l’amministrazione comunale è tenuta a fare quando decide di iniziare la stesura del PGT è informare la cittadinanza che il processo è iniziato. I cittadini o le associazioni di cittadini sono invitati già da questa fase a formulare proposte in merito.
La differenza rispetto al Piano regolatore generale sta nel fatto che in quel caso i cittadini erano chiamati ad esprimersi solo dopo la prima adozione sotto forma di osservazioni al PRG già adottato.
Compensazione – La compensazione è il principio secondo cui l’amministrazione comunale in cambio della cessione gratuita di un’area sulla quale intende realizzare un intervento pubblico può concedere al proprietario del suolo un altro terreno in permuta o della volumetria che può essere trasferita su altre aree edificabili. Questa volumetria è liberamente commerciabile.
Ovviamente il privato può realizzare in proprio l’intervento pubblico stipulando un’apposita convenzione con l’amministrazione comunale.
I commi 3 e 4 articolo 11 della suddetta legge 12 normano le possibilità di compensazione.
Perequazione – Per perequazione urbanistica si intendono due concetti tra loro distinti. Il principio secondo cui i vantaggi derivanti dalla trasformazione urbanistica devono essere equamente distribuiti tra i proprietari dei suoli destinati ad usi urbani e il principio secondo cui questi vantaggi debbano essere condivisi con la comunità dotandola, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.
Questo concetto è introdotto dal comma 2 articolo 11 della suddetta legge 12.
Incentivazione urbanistica – Qualora l’intervento urbanistico introduca rilevanti benefici pubblici aggiuntivi a quelli previsti è possibile incentivare l’intervento concedendo un maggiore volume edificabile fino ad arrivare ad un aumento del 15%.
In pratica il privato può chiedere all’amministrazione comunale una maggiorazione del volume assegnato dando in cambio qualche vantaggio per la cittadinanza. Questa possibilità è prevista dal comma 5 articolo 11 della suddetta legge 12.

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